PRINCIPI GENERALI, FINALITA’ ASSOCIATIVA, COLLABORAZIONE CON L’ENCI:
Art. 1 - E’ costituita, con sede in Milano, presso l’ENCI, Viale Corsica
20, l’associazione specializzata denominata Associazione Amatori del
Cane da Pastore Bergamasco S.A.B., in precedenza denominata Società
Amatori del Cane da Pastore Bergamasco, fondata il 01.02.1949, e
riconosciuta ufficialmente dall’ENCI nel 1956.
L’Associazione Amatori del Cane da Pastore Bergamasco S.A.B è associata
all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo
Statuto, i Regolamenti le delibere e le determina, assolvendo
scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto
l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione
dell’ENCI.
L’Associazione Amatori del Cane da Pastore Bergamasco S.A.B. ha come
scopo il miglioramento, lo studio, la valorizzazione l’incremento e
l’utilizzo della razza Cane da Pastore Bergamasco, svolgendo anche gli
incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i
necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista
dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l’Associazione
Amatori del Cane da Pastore Bergamasco S.A.B. fornisce periodicamente
all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli
obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
L’associazione non ha fini di lucro, e deve considerarsi ai fini
fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dall’Art.87 DPR
22-12-86, n.917 e la sua durata è illimitata.
Art. 2 - Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento del cane da pastore
bergamasco ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi
associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale
rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del
quale osserva le norme e le direttive, assolvendo scrupolosamente gli
incarichi che le saranno da esso delegati;
c) organizza manifestazioni, su territorio Italiano ed estero,
direttamente o in collaborazione con l’ENCI, con le associazioni
cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o associazioni
specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo
l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’Enci, nel quadro e
con la disciplina da questi stabilite.
Art. 3 - Possono essere soci dell’Associazione Amatori del Cane da
Pastore Bergamasco tutti i cittadini italiani e stranieri, di accertata
moralità, che abbiano interesse al miglioramento della razza Pastore
Bergamasco e la cui domanda di associazione, presentata dei modi
previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal consiglio.
Art. 4 - I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro
diritti e doveri nei confronti dell’associazione, in conseguenza della
loro appartenenza a quest’ultima, sono uguali; è diversa solo la misura
della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne
verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative
ed all’attività del sodalizio. Il consiglio potrà nominare soci onorari
persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della
cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti
al pagamento della quota sociale. Sono inoltre previsti soci Junior, di
età inferiore ai 18 anni, che non hanno diritto di voto.
I soci hanno il dovere di uniformare il proprio comportamento alle
regole dell’Associazione, dell’ENCI, della FCI e della correttezza
sportiva.
Tutte le categorie dei soci hanno diritto a godere dei benefici che
l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle
possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità
nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale
possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
Art. 5 - Per far parte in qualità di socio dell’Associazione occorre
avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due soci
presentatori e indirizzata al presidente.
In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente di
impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina
relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal
consiglio o dall’assemblea.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il
diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua
comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente
dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione
della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del
quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere
istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
Art. 6 - L’assemblea generale dei soci stabilisce con propria
deliberazione la misura delle quote annuali dovute dai soci.
La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo
associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, e non è cedibile a
terzi
Art. 7 - L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà
per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera
raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
Art. 8 - La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate secondo l’Art. 7
b) Per morosità. In caso di mancato pagamento della quota sociale entro
il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo, questi
provvede a sollecitare per iscritto il pagamento. Trascorsi 60 giorni
dalla data dell’avviso senza che sia pervenuto il pagamento il rapporto
associativo nei confronti del socio moroso si intende risolto.
Per espulsione deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta
del consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio
perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 9 - L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente
iscritti e in regola con versamento della quota sociale per l’anno in
corso.
Organi Sociali
Art. 10 - Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere
nominato dall’Enci;
c) il presidente;
d) il comitato dei probiviri;
e) il collegio sindacale.
Assemblea generale dei soci
Art. 11 - L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il
versamento della quota sociale per l’anno in corso
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità
associativa, ogni socio, sia esso ordinario o sostenitore, ha diritto ad
un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio
mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di
due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.
Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate,
prima che l’assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o
cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa
trasferire le proprie deleghe ad un altro.
Art. 12 - L’assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente
oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a
presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione
dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui
spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai
soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede
segrete, il conto dei risultati. L’assemblea generale dei soci si
pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla
per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere
anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
Art. 13 - L’assemblea di riunisce in via ordinaria almeno una volta
l’anno in un luogo indicato dal C.D. entro il mese di marzo per
l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per
l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso. In via
straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo
ritenga necessario il consiglio oppure quando il Presidente riceva
richiesta scritta dal collegio sindacale o almeno un terzo dei soci
aventi diritto al voto. Almeno quindici giorni prima della data
dell’assemblea il Presidente deve dare comunicazione scritta ai Soci,
mediante l’invio per posta, telefax, posta elettronica, indicando data,
ora e luogo della riunione e l’ordine del giorno da trattare.
L’assemblea è valida in prima convocazione quando è presente, o
delegata, almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. Trascorsa
un’ora da quella indicata nella convocazione del Presidente, l’assemblea
è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o delegati. I soci
onorari possono partecipare all’assemblea e prendere la parola, senza
però diritto di voto.
Art. 14 - L’assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell’associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
d) sulle modifiche dello statuto;
e) e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie
dei soci prevista nell’Art. 4;
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di
esclusiva competenza di altri organi sociali.
Spetta inoltre all’assemblea eleggere i consiglieri i probiviri e i
sindaci effettivi e supplenti
Consiglio
Art. 15 -
Il Consiglio Direttivo è composto da sei (6) consiglieri eletti
dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni solari.
Possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare
per qualsiasi motivo uno o più consiglieri l’assemblea nella prima
riunione provvederà alla sostituzione. I membri così eletti resteranno
in carica sino allo scadere del mandato di chi hanno sostituito. Se
mancheranno più della metà dei consiglieri si riterrà decaduto l’intero
consiglio; i membri rimasti in carica convocheranno l’assemblea generale
dei soci entro due mesi, per la nuova elezione del consiglio
Un consigliere è nominato dall’ENCI e rimane in carica,
indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla
successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato
deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento
dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono
richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale
dell’ENCI.
Art. 16 - Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in
armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci; è
responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone
all’assemblea i resoconti dell’attività svolta e i rendiconti
finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e
patrocina manifestazioni.
Art. 17 - Il consiglio provvede alla nomina del presidente e di un vice
presidente, di un segretario ed eventualmente di un cassiere. Il
presidente ed il vice presidente devono essere eletti fra i consiglieri;
il segretario ed i cassiere possono anche non essere membri del
consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il
loro lavoro.
Art.17 bis - Il Consiglio Direttivo ha il compito di costituire il
Comitato Tecnico nominandone i componenti e deliberando sulle proposte
da esso avanzate.
Tali Comitati sono organi consultivi del Consiglio Direttivo e a questo
sottopongono le proprie proposte e conclusioni; è formato da un massimo
di cinque membri scelti fra i Soci di cui almeno un giudice esperto di
razza, un allevatore di provata esperienza e un veterinario.
Art. 18 - Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e
straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la
maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci. Gli avvisi
di convocazione verranno diramati dal presidente almeno dieci giorni
prima di ciascuna riunione, a mezzo lettera, telefax, o posta
elettronica. Il consiglio è presieduto dal presidente, oppure, in sua
assenza, dal vicepresidente; in loro assenza dal consigliere più
anziano. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza
dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede. I componenti del consiglio che non interverranno senza
giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere
dichiarati decaduti dalla carica.
Il Presidente
Art. 19 - Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione
sia nei rapporti interni che in quelli esteriori, vigila e cura perché
siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell’assemblea,
sovrintende alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla
disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le
deliberazioni cosi adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla
approvazione del Consiglio nella sua prima riunione. In caso di assenza
o di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente. In caso
di sue dimissioni il consiglio nominerà un nuovo presidente nella prima
riunione.
L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il
Presidente dell’Associazione ha l’onere:
- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di
informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
- di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le
variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di
rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti
adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione
delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.
Patrimonio e Amministrazione
Art. 20 - Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili; dalle
somme accantonate; da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo
legittimo. Le entrate della società sono costituite dalle quote annuali
versate dai soci, dagli eventuali contributi concessile da enti o
persone, dalle attività di gestione, da qualsiasi altro provento
pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 21 - L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili
personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale
dei soci non si sia assunta direttamente gli impegni relativi, con
l’approvazione del bilancio. Il bilancio consuntivo approvato
dall’assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’Enci.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni
specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività
statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che
indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o
distribuzione degli stessi imposta dalla legge.
Collegio sindacale o dei Revisori dei conti
Art. 22 - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un
collegio sindacale composto di due sindaci, eletti dall’assemblea
generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono
essere rieletti. L’assemblea generale dei soci nominerà anche un sindaco
supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del
consiglio alle quali debbono essere invitati.
Norme Disciplinari
Art. 23 - Ogni Socio, anche se riveste cariche in seno all’associazione,
è tenuto a rispettare il Presente Statuto lo Statuto dell’ENCI il
relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché
le regole della deontologia e correttezza sportiva e le regole del buon
costume
Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo
comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale
all’associazione è soggetto alle decisioni dei Probiviri
dell’Associazione Amatori del Cane da Pastore Bergamasco S.A.B. nonché
alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
Il Collegio dei Probiviri
è formato da tre membri effettivi e da un supplente, eletti
dall’assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprano la carica
di consigliere e durano in carica tre anni solari. Uno dei membri
effettivi sarà possibilmente un competente di materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve
essere presa a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio
dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla
riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di
uno dei membri del collegio dei probiviri, questo verrà sostituito dal
supplente sino alla prima riunione dell’assemblea, che provvederà alla
nomina definitiva. Le denuncie a carico di un socio devono essere
avanzate per iscritto e firmate al consiglio che le inoltra al collegio
dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e
motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli,
dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie
giustificazioni e dopo aver sentito il presidente della società. In caso
di mancanze gravi il consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere
direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i
probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a
pronunciarsi definitivamente. Il consiglio procede all’attuazione del
lodo emesso dai probiviri..I provvedimenti disciplinati che il collegio
dei probiviri può adottare a carico di un socio sono i seguenti:
censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di
particolari gravità che comportino l’espulsione di un socio, il collegio
dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento
all’assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva. I
provvedimenti disciplinari presi dall’ENCI a carico di un proprio socio,
che sia iscritto all’Associazione, saranno adottati anche da questa.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla
Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi
previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal
Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione
Amatori del Cane da Pastore Bergamasco S.A.B. sono appellabili avanti la
Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso
scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo
procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine
perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della
decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale
dell’ENCI.
L’Associazione Amatori del Cane da Pastore Bergamasco S.A.B. ottempera e
da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle
Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.
Scioglimento
Art. 23 bis - Lo scioglimento e la liquidazione della Associazione deve
essere deliberato (con il voto favorevole della maggioranza dei suoi
componenti) dalla stessa Assemblea che, sentito il collegio dei revisori
e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà
decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato,
al netto delle spese di liquidazione, esclusivamente a favore di
associazioni con scopi similari, e in mancanza di questo avvenimento, in
beneficenza ad organizzazioni cinofile con fini di pubblica utilità,
salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.
Varie
Art. 24 - Tutte le cariche in seno all’associazione sono gratuite.
MODIFICHE STATUTARIE:
Art. 25 - Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’assemblea
generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta
all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei
Soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere approvate
a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la meta’
piu’ uno dei Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate
all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la
necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di
Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
Art. 26
L’Associazione Amatori del Cane da Pastore Bergamasco S.A.B. riconosce
il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo
all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un
Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro
provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto
dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del
medesimo.
Art. 27 - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di
diritto. |